Già alla fine del 2009 su questo webmagazine comparve un’articolo, che sottolineava, per i cantiere temporanei e mobili, la necessità di una norma che obbligasse i committenti alla valutazione del rischio dal possibile ritrovamento di ordigni a seguito di attività di scavo, e, qualora tale rischio fosse inaccettabile, alla Bonifica preventiva.
La BOB (Bonifica da ordigni bellici preventiva) non era obbligatoria e si eseguiva solo laddove si riteneva molto probabile il ritrovamento di ordigni bellici e a protezione delle infrastrutture (grandi opere infrastrutturali, o interessanti superfici molto estese); la BOB era comunque discrezionale del RUP o del D.L.
Ricordo che il mio post ebbe diversi commenti non solo dagli addetti ai lavori, ma anche da diversi colleghi. Gran parte degli operatori del settore concordavano sulla necessità di una norma in tal senso, che oltre a garantire la sicurezza dei lavoratori, tutelasse ulteriormente la pubblica incolumità, spesso messa a repentaglio da ritrovamenti estemporanei di ordigni inesplosi, avvenuti durante le fasi di scavo, in cantieri che non erano obbligati alla Bonifica preventiva. Tutti ciò con elevati costi per la comunità civile (sia in termini economici che di sicurezza), sostenuti per poter garantire agli artificieri competenti per territorio le operazioni di disinnesco (sgomberi di intere aree, interruzioni di linee ferroviarie etc).
Finalmente la legge 1 ottobre n 177/2012 (e non 178 come erroneamente riportato nella pubblicazione della G. U. n. 244 del 18/10/2012, succesivamente corretto nella G.U. n. 245 del 19/10/2012), interviene modificando il D.lgs. 81/08, ed introducendo delle sostanziali novità nell’ambito della valutazione dei rischi relativa ai cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo.
Tra le modifiche più interessanti introdotte dalla legge:
– la creazione di un albo per le ditte specializzate in BOB;
– l’art. 1 c/b, riportante modifiche all’art. 91 del D.lgs 81/08; in sintesi il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione è ora obbligato, nel caso di cantiere temporaneo o mobile interesato da lavori di scavo, nella fase di redazione del PSC, alla valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi.
Tale Valutazione del rischio, da riportare obbligatoriamente nel PSC, amplia le competenze del Coordinatore per la progettazione in fase di progettazione anche ad un ambito che sino ad ora non era mai stato di sua competenza: la stima preventiva della possibilità di rinvenire ordigni , in relazione al sito, alla profondità di scavo, alla tipologia dell’opera. E poi eventualmente alla successiva Bonifica bellica con le modalità e prescrizioni imposte dai geni militari competenti per territorio.
Inevitabilmente gli oneri per la BOB ricadranno negli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; anche questa situazione determina una novità assoluta per le committenze e i coordinatori per la progettazione, i quali dovranno stimare tali costi nei PSC.
Di concerto con gli operatori specializzati in ambito di BOB (Bonifica da Ordigni bellici), stiamo mettendo a punto una metodolgia finalizzata a tale valutazione del rischio, nonchè una metodologia esemplificata per la stima degli oneri per la sicurezza derivanti dalla BOB che condivideremo con i lettori del webmagazine.
Puntiamo ad una sicurezza in cantiere sarà a prova di Bomba.
il testo della legge 177/2012 in formato doc, coordinato con il D.Lgs 81/08.
10 commenti
cinzia · Febbraio 18, 2014 alle 12:13 pm
Ma in sostanza, il CSP quali strumenti di analisi ha per “valutare” il rischio come gli chiede la legge? Non vorrei che alla previsione della legge conseguisse semplicemente una previsione nel Piano di Sicurezza di bonifica bellica indifferenziata e dunque ingiustificata e pertanto costosissima in termini di denaro e tempi di esecuzione delle opere. Inoltre, secondo la lettura incrociata che do io delle norme, finchè non è istituito con decreto del Ministero della difesa, l’Albo delle Imprese Specializzate, (decreto che non mi risulta ancora emanato)non vige questa disposizione….
Ing Palmiero · Febbraio 18, 2014 alle 5:13 pm
Gentile Cinzia,
l’obbligo della valutazione di tutti i rischi in cantiere è in effetti già sancito dal vecchio 494/96.
La 177/12 sottolinea solo tale obbligo, esplicitandolo.
Inoltre, la valutazione del rischio può essere eseguita utilizzando metodi non distruttivi in grado di verificare la presenza di materiale ferromagnetico per assegnata profondità. Tali indagini, spesso eseguite anche da me per redigere PSC, possono essere richieste da ditte specializzate, con costi veramente bassi. Detti costi, sono ancor di più ammortizzati, quando si decide di fare un piano di indagine, magari contestualmente alle indagini geotecniche.
Solo quando queste indagini danno risultati positivi (ptresenza presunta di materiale ferromagnetico assimilibale ad ordigni) occorre mettere in cantiere una BOB.Comunque i costi di una bonifica non sono proibitivi.
Per ogni ulteriore info mi contatti.
Cordialità.
Francesca · Maggio 3, 2014 alle 12:18 pm
Gentile Palmiero,
mi trovo nella condizione di dover effettuare una valutazione del ritrovamento di ordigni bellici. Ci troviamo in un quartiere densamente urbanizzato di Roma, centro di massivi bombardamenti nel 1944 e il cantiere di fatto vedrà la realizzazione e il potenziamento delle reti di sottoservizi esistenti nel giardino a servizio delleo stabile.
Quali sono le indagini che in via preliminare posso imputare all’impresa prima dell’avvio dei lavori? O meglio dovendo eseguire uno scavo di circa 2 m quali sono le attrezzature che posso prescrivere di indagine al fine di rimandare a dopo una eventuale, necessaria e obbligatoria attività di bonifica?
Grazie
Ing Palmiero · Febbraio 3, 2015 alle 3:35 pm
Gentile Francesca,
può fare una valutazione del rischio derivante dal ritrivamento di ordigni bllici, per una profondità sino a due metri, incaricando una società di bonifica bellica di eseguire una semplice indagine ferromagnetica. Grazie all’utilizzo dei metal detector potrà verificare o meno la presenza di eventuale mageriale ferromagnetico. In cso negaivo proceda pure agli scavi. In caso positivo occorrerà un fase di scav un’assisgtenza da parte della stessa ditta al fine di verificare per step che durante gli scavi non si incontrino ordigni bellcii. Nel caso si verificasse tale presenza la ditta di bonifica saprà come allertare le autorità competenti per la rimozione.
Tommaso Galtieri · Aprile 19, 2015 alle 6:40 pm
Gli oneri della bonifica bellica se non riscontrati nel PSC possono essere inseriti tra gli oneri dell’appaltatore e quindi imputabile all’appaltatore?
Grazie tommaso galtieri
monica · Novembre 24, 2016 alle 9:48 am
Ing. Palmiero..
Se l’onere della BOB è previsto nel PSC di un lavoro di costruzione di un ponte e questo va in appalto, Il contratto con il vincitore di gara avrà in se anche questo onere . pertanto le figure coinvolte saranno poi committente ditta esecutrice e ditta specializzata per la Bob.
questo implica che la ditta vincitrice deve fare un sub-appalto “obbligato””
I miei colleghi insistono con il dire che è compito della ditta eseguire la bob o garantire che questa venga fatta a norma fermo restante la responsabilità del RUP
Ing Palmiero · Novembre 24, 2016 alle 5:38 pm
Gentile Monica,
se la BOB e’ stata addirittura prevista nel PSC e quindi presente nel progetto a base di gara, ai sensi della 177/12 ad eseguire i lavori di bonifica deve essere una ditta specializzata (veda iscrizione albo ai sensi della succcitata 177/12).
Non esiti a contattarmi per ulteriori info se necessitassero.
Cordialita’
Alfonso Riccardo Analfino · Aprile 3, 2017 alle 10:55 am
Gentile Ing. Palmiero, il mio quesito riguarda la durata che ha un’indagine sul rischio di ordigni bellici in mare. Nel dettaglio se sono passati due anni dall’esecuzione dell’indagine al momento in cui si decide di avviare il cantiere, è necessario ripetere la verifica sul rischio bellico oppure quella precedentemente eseguita (da ditta specializzata e iscritta al relativo albo) risulta ancora valida?
Nel ringraziarLa in anticipo porgo cordiali saluti.
Ing Palmiero · Luglio 17, 2017 alle 4:07 pm
Gentile Alfonso,
mi scuso se rispondo cosi’ tardi.
Assolutamente no, dal momento che e’ stata eseguita una bonifica bellica, conforme alla vigente normative, il sito e’ bonificato (a meno di nuovi conflitti che ci auguriamo non intervengano mai piu’ in nessun posto del mondo).
Cordialita’
Valutazione del rischio da ritrovamento ordigni bellici. La legge 1 … : Valutazione dei rischi da Stress Lavoro-correlato · Novembre 1, 2012 alle 9:32 am
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