Entra in vigore (oggi), 15 maggio 2008 il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro: è stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile scorso il D.Lgs. n. 81/2008, attuativo dell’art. 1, legge n. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, G.U. 30/04/2008, n. 101, S.O. n. 108).
Tante le novità introdotte rispetto alla previgente normativa, in particolare l’inasprimento delle sanzioni verso i datori di lavoro inadempienti.
Anche le deroghe non mancano:
- fino al 29 Luglio 2008 per aggiornare il documento di valutazione dei rischi ai sensi del nuovo testo unico ( laddove esso non dovesse già contenere le novità introdotte dal testo unico)
- fino al 30 Aprile 2012 per l’applicazione delle nuove norme sull’esposizione ai campi elettromagnetici (titolo VIII capo IV).
- fino al 26 Aprile 2010 per l’entrata in vigore delle disposizioni riguardanti l’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche.
Ciò non significa che non bisogna valutare il rischio derivante dall’esposizione dei lavoratori a tali agenti fisici, ma solo che i valori limiti fissati per legge andranno in vigore in tali date.
L’altra novità importante riguarda la sicurezza sui cantieri temporanei o mobili. Il testo unico all’art. 304 abroga una serie di leggi previgenti, (tra le altre anche, il D.Lgs 626/94) tra cui il D.Lgs 494 del 1996 relativo appunto la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Le novità non sono molte, infatti la maggior parte degli articoli del D.Lgs 494/96 sono riportati quasi integralmente tutti al titolo IV e V del nuovo decreto legislativo n. 81 del 2008.
Le novità introdotte dal testo unico sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Un aspetto che riteniamo importante sottolineare è che per la prima volta il legislatore obbliga il datore di lavoro a valutare tra i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, quelli collegati allo stress da lavoro, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.
Solo una lettura attenta del testo della legge e degli allegati può fornirci tutte le informazioni utili a redigere un documento di valutazione dei rischi conforme a quanto previsto dal testo della legge.
Testo unico sulla sicurezza (doc file)
Allegati da I a V (pdf file)
Alegati da VI a XV (pdf file)
da XVI a XXXII (pdf file)
da XXXIII a LI (pdf file)
In italia ci sono circa 3 morti al giorno sul lavoro, e quasi un milione di incidenti l’anno, (prendendo in prestito una frase di una canzone dei 99 posse) neanche una guerra civile miete tante vittime. Più che inasprire le sanzioni, occorrerebbe un monitoraggio costante dei luoghi di lavoro, accoppiato ad una promozione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, mostrando ai lavoratori e ai datori di lavoro, oltre ai rischi che si corrono lavorando violando le norme di sicurezza, i vantaggi (anche in termini di produttività) che derivano a chi sceglie di promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Al fine di acquisire un elevato livello di conoscenza in materia di sicurezza, segnaliamo l’ottimo
istituito dall’Università PARTHENOPE, Facoltà di Ingegneria – Dipartimento per le tecnologie. (NAPOLI)
20 commenti
sebastiana santisi · Luglio 18, 2008 alle 9:22 am
vorrei chiarimenti sul ruolo del coordinatore in fase di esecuzione
Ing Palmiero · Luglio 22, 2008 alle 2:06 pm
Mi dici in relazione a quale aspetto in particolare?
perchè altrimenti rischierei di essere troppo prolisso e probabilmente di non riuscire a darti le informazioni che cerchi.
Pontone Francesca · Ottobre 8, 2008 alle 6:26 pm
Sono ancora studentessa del 3°anno di Ingegneria Ambientale e del territorio al Politecnico di Bari, ma sarebbe bellissimo far parte di qualche ente di questo tipo.Non vedo l’ora di laurearmi, seguire master e fare qualcosa di utile per il mondo.
luca · Ottobre 10, 2008 alle 10:28 pm
Vorrei sapere alcune cose sul testo unico sulla sicurezza.
Parto dal fatto che la sicurezza nei posti di lavoro è indispensabile e che bisogna sensibilizzare le imprese e gli operai a lavorare in sicurezza.
Io ho una piccola attività artigiana che lavora nel campo delle pitture edili con due dipendenti.
Mi stò adeguando in continuazione a delle norme che più che mettere in sicurezza fanno perdere tempo e denaro a chi tutto il giorno deve portare a casa dei soldi.
La mia piccola ditta come tante altre in Italia non è strutturata con del personale che può in continuazione produrre documenti da mandare chissà dove.
Io stò facendo una provocazione perche,chi fa queste leggi secondo me,non si immedesima nelle aziende, perchè nessuna piccola impresa sarà mai in regola con i documenti, se quello che si chiede è questo perchè tutta questa carta che non legge mai nessuno è inutile.
Le aziende dovono rispettare determinate norme e devono essere controllate a tappeto e multate severamente se serve;perchè gli incidenti mortali ce ne sono anche con le auto ma non per questo prima di accendere la macchina devo spedire dei documenti alla motorizzazione per farmi venire a controllare i freni durante il viaggio o se ho la cinta allacciata prima di partire, sennò non partirei mai!.Fate molti più controlli, ma evitate questa burocrazia che un muratore ,un fabbro o chi che sia leggerà mai, anche perchè ho visto in difficoltà anche gente del settore sicurezza che ha degli studi alle spalle,fa dei corsi e si aggiorna in continuazione, pensate dei poveri operai o dei piccoli imprenditori come me…GRAZIE per aver sentito questo sfogo..
Loris Ravazzolo · Novembre 20, 2008 alle 11:04 am
Sono un artigiano del settore atoriparazione, mi considero discretamente sensibile alla sicurezza sugli ambienti di lavoro. Pultroppo sono profondamente deluso da come viene interpretata da chi e proposto a legiferare in tal senso, preoccupati di creare carte e documenti di ogni genere, che poco o nulla centrano con la sicurezza rale, una norma di questa natura a mio avviso deve essere chiara, semplice, breve, e comprensibile a tutti, cosa che una corposa quanto imprecisa norma come questa non è. poiche molto lascia ad individuali interpretazioni.
Giacomo Mezzapesa · Gennaio 2, 2009 alle 6:28 pm
Per rispondere ai signori dei commenti precedenti, io personalmente effettuo adeguamenti in ambito anche di sicurezza sul lavoro, e vi posso dire che la burocrazia delle carte come la intendete voi purtroppo serve inquanto unico espediente di tracciabilità degli adeguamenti. I controlli in merito ce ne sono e ce ne saranno, l’impegno a seguire alla lettera le disposizioni in materia di sicurezza, è compito di tutti i datori di lavoro e designati responsabili. Un consiglio è quello di mettere in opera quei faldoni che si vengono a creare, non tanto per i controlli dei vari organi preposti, ma per assicurare la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Cordiali Saluti. Ispettore D. lgs 81/2004.
Mezzapesa Giacomo.
Matilde · Febbraio 6, 2009 alle 12:22 pm
Ho una perplessità in merito al rinnovo dell’autorizzazione ministeriale richiesta dal fabbricante dei ponteggi. E’ vero che i fabbricanti hanno tempo fino al 2010 per richiedere questa autorizzazione?
pipitone antonino · Aprile 22, 2009 alle 9:02 pm
da una mia personale ,valutazione
della vigente D.lgs 81/08.SI FA FEDE, A’ UNA PIU’ CONTINUO VALORE DI PREVENZIONE, E’ NON AH UNA REPRESSIONE SANZIONABILE A SCOPO,
ENTROIDO ”CASSA PER LO STATO ,
SPERO ALLA VIGILANZA A QUEI ORGANI PROPOSTI A TUTELE DEI PIU’ SVANTAGIATI IN MATERIA.
Gianluca · Maggio 27, 2009 alle 7:14 pm
Salve sono un portuale navi ro-ro volevo qual’è la soglia mininima di personale per uno sbarco dei semirimorchi . 2 volevo sapere quale è la resa di un singolo prortuale tra scarico e carico dei semirimorchi.3 infine volevo sapere qunto è la distanza di sicurezza ra un semirimorghio è l’altro grazie
annamaria · Giugno 4, 2009 alle 10:55 pm
Sono una artigiana e proprio questa sera ho terminato l’ultimo corso compreso nell’SPP e devo riconoscere che, pur partendo prevenuta,si acquisiscono nozioni di cui molti,ed io per prima, molto poco conoscono ma che sono fondamentali per una corretta gestione aziendale.Mi sapreste solo indicare un sito su cui trovare una “guida” per redigere il doc. su stress da lavoro correlato?Grazie Annamaria
GIORGIO · Ottobre 9, 2009 alle 5:13 pm
Il Sindaco con semplice lettera ha disposto il trasferimento degli uffici del Corpo di Polizia Municipale (7 unità), senza raggiungere un accordo con il Comandante (assegnatario di funzioni dirigenziali per attività della Polizia Municipale)
A chi compete emettere il provvedimento, alla Giunta o al dirigente ? Nel caso, quale dirigente ?
Che tipo di autorizzazioni occorrono ?
Per la sicurezza sui luoghi di lavoro, abbiamo una azienda esterna che la gestisce. Deve essere interpellata ? Devono essere rispettate obbligatoriamente le sue prescrizioni ? Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale è DATORE DI LAVORO PER LA SICUREZZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE.
Il personale puo’ rifiutarsi di utilizzare i locali imposti dal Sindaco, senza le dovute autorizzazioni ?
Poteva il Sindaco spostare gli uffici della Polizia Municipale per fittare i locali all’INPS ?
I locali attuali fanno parte del palazzo del Giudice di Pace e circa 30 anni fa’ il Ministero di Grazia e Giustizia autorizzo’ la presenza della Polizia Municipale, solo perche’ corpo armato.
Giorgio
giofil318@gmail.com
giovanna morgante · Dicembre 5, 2010 alle 7:44 pm
Ho una piccola impresa agrituristica e usufruisco di una persona specializzata in redazione di valutazione dei rischi presso la mia azienda, aggiornata di anno in anno. A volte sono raggelata da tutto quello che inserisce nel volume che a fine di ogni anno scrive, firma, fa firmare a me in qualità di titolare, al gestore, al medico curante dei lavoratori e mi fattura la consulenza. Ho qui sotto gli occhi un articolo apparso sul Corriere della Sera del 10 settembre 2010 sul tema della Legge 626: chi lo volesse leggere tutto può trovarlo con il titolo
“IL MINISTRO – sicurezza sul lavoro”
Il Ministro è Giulio Tremonti il quale trova “assurdo, paradossale “la estensione con cui l’Italia ha accolto in maniera indifferenziata e paradossistica
di regole che poco o niente hanno a che vedere con la sicurezza sul lavoro
e se lo dice lui……..
ma chi dovrebbe occuparsi di far ridurre questa tanto lamentata burocrazia che sempre nello stesso articolo il Corriere definisce “eccessiva , che è quasi demenziale ?”
Siamo persi !!!!!
Ing Palmiero · Dicembre 10, 2010 alle 1:19 pm
Cara giovanna,
condivido alcune delle tue osservazioni; anche io ritengo che il decreto non tenendo conto della dimensione aziendale e del settore di attività impone indistintamente i datori di lavoro ed i lavoratori ad adempiere ad una serie di obblighi che sono a volte “esagerati” o non commisurati alla reale natura dei rischi che invece sono presenti sul luogo di lavoro.
So che è in preparazione una nuov modifica al Decreto proprio in tal senso.
Che dirti…nelle more…rispettiamo gli adempimenti..ma soprattutto usiamo del sano buonsenso.
Cordialmente.
Luca
tony · Febbraio 13, 2011 alle 12:04 pm
buongiorno, voglio lasciare una mia testimonianza visto che vivo il mondo del lavoro come artigiano con dipendenti. io ho passato momenti più o meno difficili come tutti ma mai brutti come gli anni 2007-2008-2009 me la sono cavata e ho tenuto i due dipendenti che ho senza chiedere aiuto a nessuno se non alle banche che mi hanno spolpato di interessi ora mi trovo in una società che sta facendo di tutto per rendere il datore di lavoro responsabile penalmente delle azioni dei suoi dipendenti con il risultato che molte realtà che conosco hanno deciso di licenziare e lavorare con possessori di P.I. non voglio dare giudizi in merito alle leggi ma mi chiedo si vuole una società che riparte creando posti di lavoro o imprese che licenziano. distinti saluti Tony
Ing Palmiero · Febbraio 16, 2011 alle 11:12 am
Ciao Tony, il tuo commento mi ha colpito molto perchè sempre di più negli ultimi tempi mi rendo conto che i piccoli imprenditori dimostrano il loro successo con la “sopravvivenza”. In merito alla responsabilità del d.l., oggi egli ha un responsabilità che però è “condivisa” anche con i dipendenti. Mi spiego meglio; onori ed oneri per preposti, dirigenti e dipendenti. La 81 prevede sanzioni anche per i dipendenti che non rispettano la norma e non solo per il datore di lavoro.
Colgo tuttavia la tua osservazione specialmente in questo periodo, mi piacerebbe che si desse alle imprese minore pressione senza tuttavia abbassare il target della sicurezza.
rossella damiani · Novembre 14, 2013 alle 8:52 pm
sono medico e presto servizio in settori ad alto rischio ed esattamente il 118 ed il carcere,gradirei aver info illuminanti a tutela della mia sicurezza e di chi mi è accanto poichè il mio posto di lavoro mi sembra ad alto pericolo,grazie da rossella
Ing Palmiero · Maggio 29, 2014 alle 2:41 pm
Ciao Rossella, innanzitutto grazie per il tuo quesito. Intanto ripsponderò nel limite delle mie conoscenze tecniche di ingegnere operante nele settore della sicurezza nei luoghi di lavoro, tralasciando specifiche normative di carattere squisitamente “medico” di cui potrei essere non a conoscenza. In ogni caso il tuo datore di lavoro (dunque chi ha questa mansione nell’ospedale o organismo per il quale presti la tua opera), ha l’obbligo di redigere un documento di valutazione dei rischi per singola mansione nel luogo di lavoro, dove sono riportati i rischi a cui sei esposta tu ed i tui colleghi, con le procedure finalizzate alla riduzione di questi rischi e la prescrizione dei Dispositivi di protezione individuali da utilizzare. Troverai tutto ciò sul DVR aziendale che pè consultabile attraverso il tuo Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, RLS.
In sintesi il primo passo da fare è consultare questi documenti. POi sicuramente sei soggetta periodicamente ad aggiornamento della formazione e dell’informazione sui rischi (che è un’altro strumento per ridurli).
Spero di essere riuscito a dare almeno qualche elemento.
saluti.
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