D.Lgs 81/08 ha introdotto una serie di obblighi in materia di sicurezza che hanno lasciato impreparati alcuni datori di lavoro. Alcuni di questi obblighi riguardano la sicurezza dei lavoratori impiegati nei condomini.Se nel condominio vi sono lavoratori dipendenti, allora scatta l’obbligo per il datore di lavoro (amministratore) di valutare i rischi, dunque di redigere il D.V.R. e adempiere a tutti quanto previsto dal D.Lgs 81/08 (nomina RLS, addetto antincendio, addetto pronto soccorso, nomina del R.S.P.P., del Medico Competente..etc).
Anche la redazione del DUVRI rientra tra questi obblighi; infatti il datore di lavoro deve ai sensi dell’art 26 comma 3 promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o,ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Dunque oggi gli amministratori di condominio sono in ogni caso obbligati a redigere il DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze).
Come si fa? semplice ci si rivolge a professionisti operanti nel settore della sicurezza.
I costi veramente esigui si parte da 390,00 € per scala.
Ovviamente è necessario eseguire un sopralluogo ed avere dall’amm.re alcuni documenti relative le imprese che lavorano nel condominio.
L’iter è semplice, si esegue un sopralluogo nel condominio, si fa un rilievo fotografico e un analisi documentale. In uno l’amm.re potrà approfittare per eseguire un chek control dell’intero stabile, al fine di verificare l’adempimento a tutte le norme di siucrezza. (esistenza e scadenza del Certificato di prevenzioni incendi laddove previsto, verifica periodica dell’impianto di terra ai sensi del D.P.R. 462/01, impianto elettrico conforme al D.M. 37/08, etc)
Redigi il tuo duvri, in qualunque città, contattandoci sul NS sito o ai seguenti numeri:
ing. L.Palmiero
studio/fax +39 (0) 818903873 – mobile 3208666129
ing. A. Migliaccio
studio/fax: +39 (0)818903873 – mobile 3337114356
8 commenti
Lorenzo Camporeale · Giugno 16, 2010 alle 9:29 pm
Attenzione a quello che affermate perchè si potrebbero identificare gli esremi di truffa in mancanza di un riscontro legislativo.
Sull’argomento si è ormai pronunciato il MLPS nella persona del Ministro Sacconi e del direttore generale delle attività ispettive Paolo Pennesi (vedi FAQ sul sito lavoro.gov.it) chiarendo che il D.LGS n.81/08 non trova applicazione nei confronti del condominio che non occupa lavoratori dipendenti perchè l’amministratore non si configura quale datore di lavoro.
Ing Palmiero · Giugno 17, 2010 alle 11:15 am
Caro Lorenzo,
intanto grazie per il tuo commento.
In merito a quanto affermato nel post confermo serenamente tutto quanto, senza alcuna paura di essere accusato di truffa.
Infatti è corretto quanto dici relativamente all’amm.re che non ha dipendenti (non è datore di lavoro), ma è comunque committente di lavori. L’art. 26 comma 4 del D.Lgs 81/08 sancisce che “…l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonchè con ciascuno dei subappaltatori,per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL…..).
Inoltre al comma 3 si stabilisce che “il committente promuove la cooperazione ed il coordinamento …..elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenza”.
In sintesi non è solo il datore di lavoro ad avere l’obbligo del DUVRI ma anche il committente. Lo evidenza la responsabilità attribiutagli dal comma 4 succitato.
Lorenzo Camporeale · Giugno 18, 2010 alle 5:50 pm
Carissimo ing. Palmieri,
sei fuori strada nell’interpretazione del 4° comma art. 26 perchè riguarda la responsabilità solidale del committente per danni economici sofferti dal dipendente dell’appaltatore o subappaltatore a seguito di inottemperanza di questi a obblighi di legge che non siano riferiti ai rischi propri dell’impresa (es. tardiva denuncia all’INAIL dell’infortunio).
La redazione del DUVRI, nei casi in cui sussiste l’ obbligo, è a carico del committente che ne risponde in prima persona e non in via solidale.
Il committente deve redigere il DUVRI solo se riveste la qualiica di datore di lavoro perché così recita il 3° comma dell’art. 26; basta leggere la norma senza omissioni come nella tua risposta.
UNA BUONA NOTIZIA
Ieri l’assemblea del mio condominio, che non occupa lavoratori dipendenti, non ha approvato la voce di spesa a consuntivo relativa alla redazione del DUVRI perché non siamo obbligati a redigerlo (L’ ha detto anche il MLPS ).
Ti saluto caramente Lorenzo
MICHELE · Settembre 15, 2010 alle 3:56 pm
Lorenzo confermo quanto da te dichiarato nel post.
ciao
M
Ing Palmiero · Settembre 16, 2010 alle 11:15 am
Al fine di rispondere a MIchele e Lorenzo, richiamo la definizione di lavoratore riportata all’art. 2 del D.lgs. 81/08
“a) «lavoratore», inteso come persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari….”
Dunque se il vostro condominio non ha lavoratori, così come definiti al punto precedente allora sono d’accordo con voi, ma se esiste un rapporto lavorativo (esempio giardiniere, portiere..etc) allora l’obbligo di quanto prescritto all’art. 26 esiste.
britadi · Settembre 30, 2010 alle 12:07 am
Mi permetto di rammentare il comma 5 dell’art. 29 secondo cui i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate (alias procedure semplificate = senza ausilio di esperto qualificato, come correttamente richiamato anche in sede europea)e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare
l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quale condominio supera 10 lavoratori dipendenti?
britadi · Settembre 30, 2010 alle 12:46 am
Quindi, non sussiste praticamente mai l’obbligo di redazione formale (e tenuta)del dvr. Permane, tuttavia, l’obbligo di acquisire e conservare tutta la documentazione e la certificazione di conformità e di quella attestante la regolare manutenzione. Per quanto riguarda il duvri, anche se in giro non ho visto valutazioni interferenziali che richiedano conoscenze tecniche avanzate, mi permetto di consigliare l’affidamento a serio professionista delle opere edili (possibili in un condominio) di una certà entità e dove possono intervenire diverse ditte, per le quali potrebbe essere necessariorio coordinare i lavori e redigere il PSC, i POS, PIMUS e quant’altro. Per la semplice applicazione dell’art. 26, co.2, in particolare nella promozione della cooperazione tra datori di lavoro (e/o ditte diverse), il coordinamento tra gli interventi di prevenzione e protezione e lo scambio informativo, più che l’elevato tecnicismo, rileva il buon senso e, al solito, evitare le sovrapposizioni fra ditte con un cronoprogramma sensato.
FELICE AIELLO · Aprile 2, 2012 alle 6:53 pm
Cari colleghi,
concordo pienamente con quanto afferma Lorenzo ma, vi sottopongo questo quesito oggetto di forte discussione: “nel caso in cui una persona fisica svolge funzione di amministratore ( senza dipendenti ) di un condominio industriale all’interno del quale vi sono varie attività lavorative, e che la stessa società di amministrazione condominiale è anche proprietario di immobili e terreni all’interno di questo contesto indutriale, tenendo presente inoltre che tale società di amministrazione affida a terzi ( e quindi in appalto ) i lavori di manutenzione di tutto il contesto indutriale, è tenuto a redigere il DUVRI? A tale quesito, varie sono state le risposte ricevute da vari colleghi e organi di vigilanza in quanto, secondo alcuni, vista la presenza di attività di natura diverse svolte all’interno del condominio e tenendo presente che la stessa società di amministrazione condominiale è anche proprietaria di immobili e terreni ma non di attività lavorative, mi hanno riferito che il DUVRI va fatto. Giro a voi il quesito ed attendo una celere e concreta risposta. Saluti.