Rifugiati richiedenti asilo, beneficiari di protezione sussidiaria, migranti economici, sono alcune delle classificazioni che le direttive Europee fanno riferendosi ad alcuni cittadini Extraeuropei che raggiungono il nostro continente.
Premesso che per il nostro web-magazine sono PERSONE, innanzitutto, che spesso fuggono da guerre, miserie, abusi, regimi repressivi, vogliamo provare nel seguito,a fornire in chiave divulgativa, alcuni elementi fondamentali per comprendere la vigente Normativa Europea in materia.
In tema di “protezione internazionale”, attualmente in Europa vige il Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.
In sostanza, il regolamento, norma la protezione internazionale, che viene riconosciuta SOLO ai cittadini di un paese terzo (persone che non sono cittadini dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE) in possesso dei requisisti definiti all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE. Detti requisisti sono sostanzialmente descritti alle lettere D ed F della direttiva:
d) «rifugiato»: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l’articolo 12;
f) «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria»: cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15, e al quale non si applica l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;
Questo significa, secondo l’attuale norma vigente in Europa, che un cittadino che non ha questi “status”, non ha diritto alla protezione internazionale, dunque non ha diritto di asilo “Europeo” come sancito nel regolamento 64/203, anche detto III accordo di Berlino.
Giusto per avere un ordine di grandezza dei numeri, considerando i dati del 2016, l’Italia ha esaminato 91.102 richieste: circa 36.660 sono state accolte, 54.254 sono state negate, in quanto non “rispondevano” agli status succitati.
Per cui quello che oggi accade e’ che:
- i cittadini extraeuropei cui e’ riconosciuto lo status di rifugiato, o avente titolo alla protezione sussidiaria, possono’ fare domanda di asilo in un paese dell’Unione Europea nel quale vogliono strabilirsi, essendo materialmente “presi in carico” dalla comunita’ europea. Tale domanda viene inoltrata e gestita dal primo paese raggiunto dal rifugiato, che provvede anche alla accoglienza:
- i migranti che a una prima analisi non hanno i requisiti per chiedere protezione internazionale dovranno fare richiesta di asilo per forza nel primo paese da cui hanno fatto ingresso: per loro il nuovo Regolamento di Dublino non varrà.
Tra i soggetti esclusi dallo status di rifugiato (riportati nella direttiva 2011/95 all’articolo 12), si contemplano tra gli altri, coloro che sono stati rei di alcune tipologie di crimini gravi.
Una proposta di riforma del 06/11/2017 all’attuale III accordo di Berlino (passata con 390 voti favorevoli e 175 contrari), ad oggi non ha ancora trovato approvazione.
Essa contemplava alcune modifiche importanti al testo della direttiva, quale quello di sostituire il criterio del “primo ingresso” con un meccanismo obbligatorio di ripartizione dei richiedenti asilo, fra i 27 Stati dell’Unione, i quali avrebbero preso in carico dall’arrivo i rifugiati.
Tuttavia, neanche questa proposta di modifica conteneva nulla in merito a coloro che non hanno lo status di rifugiati.
In particolare i “migranti economici”, ossia coloro che non avendo lo status di rifugiati migrano verso l’Europa in cerca di un miglioramento delle condizioni di vita e coloro che si sono “macchiati” di crimini.Tali cittadini, resterebbero sotto la gestione del paese membro ove approdano.
Ad oggi, l’Unione Europea non ha messo in atto una politica unitaria in grado di dare una risposta ad una legittima domanda di spostamento del sud del mondo verso il nord, lasciando ad una gestione difficile e caotica i paesi di “frontiera” meditterranea come Spagna, Grecia, ed Italia.
Il nostro pensiero non puo’ che andare a tutte le persone che rischiano la vita per realizzare il sogno di esistenza dignitosa per loro ed i loro figli.
La nostra azione, non puo’ che essere rivolta a PRETENDERE un continente EQUO e PRIVO DI OGNI DISCRIMINAZIONE SOCIALE, ECONOMICA E DI PROVENIENZA.